FAQ
Le presenti FAQ sono liberamente tratte dalle
Linee Guida per l’utilizzo della Firma Digitale pubblicate dal CNIPA
e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Cosa è
la Firma Digitale?
La Firma Digitale può essere definita come l’equivalente elettronico
della tradizionale firma autografa apposta su un documento cartaceo.
Essa è associata stabilmente al documento informatico e lo
arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità,
l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso.
Chi è l’Ente Certificatore (Certification Authority)?
E’ la terza parte di fiducia la quale, operando nel rispetto della
vigente normativa in materia di firma digitale e delle regole
tecniche emanate dal CNIPA, garantisce l’identità dei soggetti che
utilizzano la firma digitale. Inoltre, al fine di fornire protezione
nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non
adeguato delle attività di certificazione, il Certificatore possiede
particolari requisiti tecnici, organizzativi e societari.
Quali sono gli obblighi dell’Ente Certificatore?
L’ente Certificatore, tra l’altro, deve:
provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa
richiesta della certificazione;
specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante,
e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza
o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal
richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD;
informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e
sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse
sulla base del servizio di certificazione; non rendersi depositario
di dati per la creazione della firma del titolare;
garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto
cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
La Firma Digitale ha valore legale?
Sì, in base a quanto stabilito dall’art. 15 della legge 59/97, per
il quale “gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Inoltre, l’attuale
Codice delle Amministrazioni digitali stabilisce che “Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di
firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.”
Quali documenti posso firmare digitalmente?
E’ possibile sottoscrivere digitalmente qualsiasi documento
elettronico, sia esso un documento di bilancio, un contratto, un
documento di risposta ad una gara d’appalto, un ordine di acquisto,
ecc.
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